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V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
ELIO Inserito il - 22/06/2013 : 20:32:02
Oggi, per gli edifici gi? esistenti (la grande maggioranza) il legislatore, con la legge di riforma n. 220/2012 (entrata in vigore quattro giorni fa), invece di diminuire il quorum necessario per deliberare le modifiche da apportare alle parti comuni dirette al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche, lo ha aumentato.
In particolare se l'articolo 2 della legge 13/1989 prevedeva che per queste modifiche o innovazioni fosse sufficiente in seconda convocazione il voto favorevole di un terzo dei partecipanti al condominio, portatori di almeno un terzo dei millesimi, ora, con la riforma, sia in prima che in seconda convocazione ? necessario il voto favorevole espresso dalla maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la met? del valore millesimale dell'edificio (articolo 1120 del Codice civile).
Se l'assemblea risponde negativamente o non risponde entro un mese dalla richiesta (con la legge 13/1989 erano previsti tre mesi), il condomino potr? sempre a propria cura e spese installare il servoscala e tutte quelle strutture mobili che possono consentirgli una vita, nel vero senso della parola.
1   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
sandra Inserito il - 25/06/2013 : 11:55:00
cio? c'? da sperare nella sensibilit? e benevolenza del vicinato?

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