V I S U A L I Z Z A D I S C U S S I O N E |
guizzy |
Inserito il - 04/12/2013 : 21:18:44 Ho ancora bisogno di aiuto..ottenuta la 104, il 100% di invalidità e la pensione di inabilità, devo ripresentare la richiesta per l'accompagnamento, in quanto non sono in grado di deambulare autonomamente ed ho anche bisogno di qualcuno che mi aiuti a gestire le principali attività nel quotidiano..questa è la fotografia reale ed un pò edulcorata della situazione..la fisiatra e neurologa hanno detto che effettivamente rientro nei parametri per ottenerla..chiedo..cosa devo fare? Il mio medico curante, un pò originale e probabilmente non ha inteso bene, si è rifiutato di prepararmi il certificato..ma può RIFIUTARSI? Dice che ho il 100% di inalidità e non può prepararmi nessuna richiesta di aggravamento..ora mi chiedo..che tipo di certificato mi deve stilare? e poi lo deve spedire telematicamente e poi vado io al patronato cfon la ricevuta di avvenuta trasmissione? Oppure un cerificato normale da non spedire telematicamente e da portare semplicemente al patronato che mi farà la richiesta di visita? Mi trovo un pò i difficoltà..riuscite a darmi una dritta? |
11 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
AldaTV |
Inserito il - 27/12/2013 : 19:17:32 Yes |
guizzy |
Inserito il - 27/12/2013 : 13:37:04 Con il mio medico ho chiarito..lui (per una sua convinzione personale) preferisce farmi la richiesta dopo che smetto di lavorare e siccome smetto il 15 gennaio (perchè mi hanno riconosciuto l'inabilità lavorativa), dopo tale data non mi fa più ostruzionismo, anche se gli ho fatto vedere che accompagnamento e attività lavorativa sono compatibili..ma se lui è più tranquillo..cambia poco..sono invalida 100%, 104 c 3, lòa fisiatra ha fatto il suo referto dove mi ha scritto "persona non in grado di deambulare autonom,amente e senza la presenza di un acciompgnatore e non in grado di svolgere gli atti quotdiani della vita2 ossia, io devo essere aiutata a lavarmi, vestirmi, non riesco a preparare i psti, non riesco a pulire casa, non riesco a tagliarmi una bistecca, uso le due dita a pinza e le altre dita non le muovo..non riesco a gestire mio figlio..mi ha detto che rientro pienamente degli aventi diritto all'accompagnamento.. |
zero16 |
Inserito il - 27/12/2013 : 13:01:04 Io il 100% l'ho avuto nel 2004, ma senza accompagnamento e nel 2005 la 104-3° comma. Nel 2006 l'ho chiesto espressamente, sono andato alla visita con le stampelle e me lo diedero per 2 anni (poi, secondo loro, guarivo). Nel 2008 ho chiesto il rinnovo e già ero in sar, In tutti i casi portai certificati del medico curante, del neuro, del fisiatra, dell'urologo, del gastroenterologo (tutti dell'asl) e non mi ricordo più quante altre scartoffie (commissione asl per posto H, patente speciale, attestato del centro di riabilitazione, decreto di esonero dal servizio della cmo) e nel 2010 me lo rinnovarono, ma con decorrenza dalla visita (2010), poi avvocato e giudice li convinsero a riconoscermi gli arretrati dal 2008. Nel 2011 mi chiamarono a nuova visita, nel 2012 idem e riuscii ad averla domiciliare (dopo vari certificati, fax, pec ecc.) Da un po' mi lasciano in pace, ma non ho l'esonero dalle visite di controllo, a breve torneranno a rompermi i cabbasisi. Premesso questo, non ho capito che problemi ha il tuo medico, lui non deve fare nessuna richiesta, quella la fai tu, lui deve solo certificare qual è la tua situazione attuale, perchè lo prescrive la legge, poi la commissione si basa su quella dello specialista di struttura pubblica. |
AldaTV |
Inserito il - 26/12/2013 : 22:59:27 ciao Guizzy, innanzi tutto il tuo medico non può opporsi alla tua richiesta a meno che tu non abbia fatto domanda da poco e non sia concluso iter del riconoscimento e relativo verbale in mano, devi leggere bene il verbale comunque. In secondo capitolo, fatti fare la relazione della neurologa e della fisiatra che dichiarino che appartieni al gruppo (purtroppo) delle persone che non possono deambulare in maniera autonoma e necessitano di accompagnatore ed ausilii per la vita indipendente. Unica limitazione vedi se sei nei parametri del articolo 11 del seguente link che ti allego, e poi dai un occhio agli altri e venire.
Credo, inoltre che debba trascorrere ALMENO un anno in ogni caso per una sucessiva richiesta a meno che non subentri un aggravamento tale da deeteerminare questa richiesta. Controlla se sulla 104% al comma 3 abbiano messo la dicitura, a- di persona che non riesce a compiere i comuni atti quotidiani della vita e B- persona che necessità di aiuto continuo anche domestico. Credo debbano essere segnate entrambe le situazioni. ( per comuni atti della vita si intende,non lavarsi, pettinarsi, ma soprattutto non avere un controllo o meno degli sfinteri, equilibrio nella deamabulazione e movimento) SE FOSSERO SEGNATE ENTRAMBE, AVRESTI DIRITTO AD ACCOMPAGNAMENTO E QUINDI PUOI FARE RICORSO! SE non ti convince il medico, rivolgiti alle ACLI o al tuo patronato, e sentine almeno tre... si sa mai! :-)
eccoti uno schema da vedere e ulteriori link dove puoi trovare informazioni
http://www.handylex.org/stato/c060809.shtml
L’art. 11 della citata legge n. 222/1984 fissa un limite alla presentazione di nuove domande, stabilendo che l’assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità o alla pensione di inabilità, non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Pertanto, a decorrere dal 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge n. 69/2009, i soggetti che intendono ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, non possono presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Al fine di agevolare le Asl presso le quali sono presentate le domande di invalidità civile – fino all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 20 del d.l. n. 78/2009, in corso di conversione, ed in attesa che vengano implementate le procedure per lo scambio di dati e informazioni con le Asl stesse – si interessano le Direzioni regionali a prendere contatto con i competenti assessorati per proporre:
- ogni forma di collaborazione volta a consentire alle ASL, che abbiano rilevato l’esistenza di una precedente analoga istanza proveniente dal medesimo soggetto, la verifica dell’eventuale pendenza di ricorso giudiziario sulla medesima; nelle intese con gli assessorati potrà essere previsto che le sedi INPS, attraverso gli uffici legali, forniscano alle ASL i nominativi di referenti e le relative caselle di posta elettronica per una tempestiva comunicazione dell’informazione richiesta; - l’introduzione, tra la documentazione da allegare alle istanze di invalidità civile, di un’autodichiarazione, come da allegato schema, con cui il richiedente attesti di non aver già presentato analoga domanda ancora in corso di esame in sede amministrativa ovvero giudiziaria.
http://www.handylex.org/stato/l110280.shtml#a3
Legge 11 febbraio 1980, n. 18
"Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili."
(Pubblicata nella G.U. 14 febbraio 1980, n. 44)
Nota bene: si consiglia anche la consulatazione della Legge 21 novembre 1988, n. 508)
1. Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1° gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono escluse dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.(1) (2)
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 giugno 1989 n. 346 (G. U. 28 giugno 1989, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, L. 11 febbraio 1980, n. 18 e 2, quarto comma, L. 30 marzo 1971, n. 118, nella parte in cui esclude che la cecità parziale possa concorrere con altre minorazioni allo stato totale di inabilita con diritto, quindi, all'indennità di accompagnamento
(2) Per l'interpretazione autentica del presente si ricorda che, L. 26 luglio 1984, n. 392 - all'articolo 1 - ha fornito l'interpretazione autentica del presente articolo.
2. Il Ministro della sanità, entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, determina con proprio decreto (3) la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118; eventuali modifiche e variazioni sono apportate con decreto del Ministro stesso entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
(3) La citata tabella è stata approvata con D.M. 25 luglio 1980
3. Gli invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (2), già riconosciuti tali all'entrata in vigore della presente legge, i quali ritengano di essere nelle condizioni previste all'art. 1, sono, a domanda, sottoposti a visita di accertamento, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, dalle commissioni sanitarie provinciali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Per gli invalidi civili non ancora riconosciuti all'entrata in vigore della presente legge, all'atto dell'accertamento sanitario di cui all'art. 6 della legge 30 marzo 1971, n. 118, le commissioni sanitarie accertano l'esistenza o meno dei requisiti che danno diritto all'indennità di accompagnamento prevista dal precedente articolo 1.
I minori di anni 18 che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della presente legge vengono sottoposti ad accertamento sanitario, presso le Commissioni sanitarie di cui all'art. 7 e seguenti della citata legge 30 marzo 1971, n. 118, entro sei mesi dalla presentazione della domanda prodotta da chi ne cura gli interessi.
Il diritto all'indennità di accompagnamcnto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda.
4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Minister del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
E POI DAI ANCORA UNA OCCHIATA QUI:
http://www.anffasonlussardegna.it/S.A.I/pagine%20S.A.I/invalidita%20civile.html#tredici
L'indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totali che per affezioni fisiche o psichiche si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Requisiti: Riconoscimento di invalidità totale o permanente del 100% accompagnato da:
Impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore Impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di assistenza continua Cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale
L'indennità di accompagnamento viene erogata indipendentemente dall'età e dal reddito. Per i soggetti ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento è subordinato alla condizione che essi si trovino nell'impossibilità di deambulazione autonoma e nella mancanza assoluta di autosufficienza (difficoltà persistente a svolgere gli atti quotidiani della vita e alla necessità di assistenza continua). La domanda per il riconoscimento dell'indennità va presentata all'inps esclusivamente per via telematica. Sono esclusi dal diritto all'indennità di accompagnamento gli invalidi ricoverati gratuitamente in istituto e /o che percepiscano un'analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
--------------------------- CIAO SE TI SERVE ALTRO O VUOI LASCIARMI UNA MAIL PERSONALE INVIAMELA IN MESSAGGIO PRIVATO.
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guizzy |
Inserito il - 18/12/2013 : 11:38:30 Amen... |
MoFo |
Inserito il - 18/12/2013 : 00:12:48 Mi dispiace nn aver scritto che, diritto sacrosanto o meno, scazzi virtuali o meno, spero davvero che ti riconoscano tutto. Sinceramente, se passando leggo il ttitolo del post non riesco a fare altro che sperare che tutto ti vada come vuoi.
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guizzy |
Inserito il - 05/12/2013 : 04:37:21 Scusami con tutto il rispetto,fulminato sarai tu..non aggiungo altro,perche`hai detto tutto da solo e questo basta.. |
guizzy |
Inserito il - 05/12/2013 : 04:22:55 Scusami con tutto il rispetto,fulminato sarai tu..non aggiungo altro,perche`hai detto tutto da solo e questo basta.. |
MoFo |
Inserito il - 05/12/2013 : 01:58:55 Tu stai fulminata! Pensi che a me possa far piacere se ti negano qualcosa o, addirittura, pensi che io esprima un parere sul tuo caso (che, ricordo, TU hai esposto in pubblico..) solo per "tirartela"? ..minkia.. Non ricordo quel che dici a proposito della pensione, ma ricordo quello che scrivesti di te e dei problemi del tuo ragazzo. Bhe cazzo ho sempre simpaticamente fatto "tifo" per te.. ..e cmq non hai diritto all'indennità di accompagnamento, se non imbrogli non ti spetta (il doppio appoggio ti sembra possa bastare? Con il doppio appoggio puoi spuntare un 6.5 di edss che in medicina legale é il minimo sindacale per l'inabilita, ma che singolarmente é lontano anni luce dal rappresentare uno dei presupposti per l'accompagnamento.. ..ma a chi scrivo?
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guizzy |
Inserito il - 04/12/2013 : 22:34:03 Mofo tu eri quello che mi dicevi non avrei mai ottento la pensione..non ho chiesto se posso ottenere o meno l accompagnamento..ho chiesto che iter devo seguire..e poi he si vonon puoi sapere come sono io..ho bisogno del doppio appoggio per camminare, mi devono lavare e vestire, devo essere accompagnata io.ho chiesto lan bagno..no, non hp chiesto questo..ho chiesthe to come..a volte ltro..sembra che si voglia dire all altro che non ce la fara ad ottenere le cose..mah.. |
MoFo |
Inserito il - 04/12/2013 : 22:20:58 Da quello che ho letto non hai diritto all'indennità di accompagnamento, ed il tuo medico di base purtroppo ha sotanzialmente ragione. Ti conviene aspettare un altro annetto e poi presentare una domanda di aggravamento, ma, a meno che tu non falsifichi i certificati specialistici e gli esami clinici, sarà inutile..
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