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 Persone con disabilità: finalmente semplificazioni

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V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
paris Inserito il - 29/06/2014 : 06:00:14
Il resto lo trovate su:
http://www.handylex.org/gun/disabilita_semplificazione_decreto_legge_PA_2014.shtml



Persone con disabilità: finalmente le semplificazioni

Il decreto-legge sulla semplificazione e trasparenza amministrativa approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri contiene misure molto rilevanti per le persone con disabilità, interventi più volte richiesti negli ultimi 10 anni e, finora, rimasti lettera morta.

Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, pubblicato lo stesso giorno in Gazzetta Ufficiale dopo la controfirma del Presidente della Repubblica, è già in vigore ed è in attesa di conversione in legge da parte delle Camere.

L’articolo 25 reca come titolo “Semplificazione per i soggetti con invalidità”.

Patente e guida

I primi tre commi riguardano il Codice della strada e il Regolamento.

Il primo comma, prevede che nelle commissioni mediche locali chiamate ad esprimersi sull’idoneità alla guida nel caso di “minorazioni o infermità” sia presente un “un rappresentante designato delle Associazioni di persone con invalidità esperto in materia.”. Opportunamente questa partecipazione, è a titolo gratuito. La disposizione lascia perplessi e non è comunque un intervento di natura semplificatoria.

Molto più rilevante per i cittadini il secondo comma. Esso prevede che se nella visita di idoneità alla guida la commissione certifica che il conducente presenta una disabilità stabilizzata e non necessita di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida potranno essere effettuati senza passare per la commissione, cioè come tutti gli altri “patentati” con un risparmio di tempo e di denaro.

La durata della patente rimane quella prevista per questi casi

Parcheggi

Il terzo comma interviene in materia di gratuità dei parcheggi, modificando l’articolo 381 del Regolamento del codice della strada.

La nuova disposizione impone al comune di stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dalla normativa vigente (1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili). Questa indicazione, in precedenza, era facoltativa.

Verosimilmente tale norma provocherà, in sede di conversione del decreto, la reazione delle società che gestiscono i grandi parcheggi a pagamento.

A contempo, lo stesso comma pone solo come facoltà, e non obbligo, per i comuni di prevedere la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.



Certificati provvisori per i permessi e i congedi lavorativi.
Molto interessante anche il quarto comma su cui vanno spiegate le premesse.

La normativa vigente in materia di agevolazioni lavorative (permessi mensili e congedi biennali retribuiti) pone come condizione ineludibile la presentazione del verbale di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) e non ammette l’equipollenza di altre certificazioni di invalidità.

L’art. 2, comma 2 del Decreto legge 27 agosto 1993, n. 324 (convertito alla Legge 27 ottobre 1993 n. 423) prevede che qualora la commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l’accertamento di handicap può essere effettuato dal medico, in servizio presso la Azienda Usl che assiste il disabile, specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona con disabilità. L’accertamento produce effetti, ai fini della concessione dei benefici previsti dall'art. 33, sino all'emissione del verbale da parte della commissione medica. Questa eccezione, tuttavia, oltre a comportare comunque una visita (quella specialistica) ulteriore, non risolve tutte le emergenze e la necessità di accedere in tempi rapidi alle agevolazioni lavorative.

Inoltre riguarda solo i permessi lavorativi (art. 33, Legge 104/1992) e non anche i congedi (art. 42, Decreto legislativo 151/2001).

Il quarto comma del decreto-legge 90/2014 risolve questi paradossi. Abbassa il limite di 90 giorni a 45, autorizza le Commissioni a rilasciare il certificato provvisorio (valido fino all’emissione di quello definitivo) già fine visita e, infine estende al validità ai ai congedi retribuiti (quelli fino a due anni di astensione).

Quindi un’accelerazione dei tempi e un risparmio di tempo (e di denaro per richiedere la visita di uno specialista).

Neomaggiorenni

Culturalmente e politicamente meritevoli di plauso i commi 5 e 6.

Anche in questo caso è necessario un inquadramento generale. Fino ad oggi un minore titolare di indennità di accompagnamento per una grave disabilità, anche se stabilizzata e ingravescente, è comunque costretto al compimento della maggiore età ad una nuova valutazione dell’invalidità (o cecità o sordità) altrimenti gli viene revocata l’indennità e non gli viene concessa la pensione che gli spetterebbe come maggiorenne.

Una contraddizione per una normativa che ha già tentato di contenere le visite di revisione inutili.

Il comma 6 stabilisce finalmente che al minore titolare di indennità di accompagnamento per invalidità civile, o cecità o di comunicazione per sordità “sono attribuite al compimento della maggiore età, e previa presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari.”

Niente più visite, solo una domanda amministrativa per i minorenni con indennità di accompagnamento.



Notevole anche il comma 5 che interessa i minori titolari di indennità di frequenza.

Costoro, presentando una domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, ottengono in via provvisoria, già al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni (verosimilmente solo la pensione o l’assegno). Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

Rivedibilità
L’attuale scrittura del comma 7 è praticamente neutra, cioè non produce al momento alcun effetto e, forse andrà corretta o rafforzata in sede di conversione in legge. Sopprime infatti un periodo della legge 9 agosto 2013, n. 98 relativo alle visite a campione (Piani straordinari) che prevedeva di non sottoporre a controllo gli invalidi in particolari situazioni. L’abrogazione, al momento, non appare sufficiente ad evitare, come voluto, disagi ai cittadini.

Storica invece l’abrogazione prevista dal comma successivo.

La legge 9 marzo 2006, n. 80 affronta il problema della ripetizione delle visite di accertamento per soggetti che hanno patologie o menomazioni stabilizzate e non reversibili.

La norma prevede, modificando l’articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione siano esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap, questo per evitare inutili duplicazioni di visite.

Quindi quella norma non estende il divieto di revisione anche a tutte le situazioni stabilizzate a meno che non godano dell’indennità.

Solo a titolo di esempio una persona con amputazione che non dà titolo all’indennità di accompagnamento, a normativa vigente non rientra nelle previsioni dell’articolo 6 della citata Legge 80/2006.

I decreto-legge al comma 8 abroga un periodo della norma originaria, eliminando il paradosso fra l’altro con una tecnica giuridica molto apprezzabile. D’ora in poi l’esonero dalla revisione riguarderà tutte le patologie stabilizzate, gravi o meno che siano.

Il periodo abrogato è infatti: “I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap.”

Rimane in vigore solo il periodo successivo: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.”

Il vigente Decreto interministeriale 2 agosto 2007 – che aveva elencato i gruppi di patologie esonerati da visita - è, a questo punto, da riscrivere almeno nella premessa.

Concorsi pubblici
L’ultimo comma interviene pure sulla legge 104/1992 e in particolare sull’articolo 20 quello che riguarda le Prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni.

Giustamente e razionalmente viene inserito un nuovo comma che stabilisce che una persona con invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.



26 giugno 2014
2   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
paris Inserito il - 01/07/2014 : 07:42:52
Ne parlano anche qui:

http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Superabilex/Inchieste_e_dossier/info-831095591.html
Contenute nel decreto legge 90/2014, appena pubblicato in Gazzetta ufficiale, riguardano diverse sfere della vita quotidiana: dai parcheggi ai congedi lavorativi, dai concorsi pubblici al compimento della maggiore età. E niente più visite di revisione per le patologie o menomazioni stabilizzate, a prescindere dalla loro gravità

persona disabile
ROMA - E' tempo di "semplificazioni" per la disabilità in Italia. O, almeno, così pare: nel giro di pochi giorni, vanno infatti in questa direzione la campagna lanciata dal responsabile Welfare del Pd Davide Faraone, mirata proprio all'alleggerimento degli oneri burocratici che gravano sulle persone disabili e sulle loro famiglie; a seguire, la circolare dell'Inps, che esonera dalle visite di accertamento i minori con autismo "non lieve" e, da ultimo, e certamente più importante per l'ampiezza dell'intervento, l'approvazione in Consiglio dei ministri, nei giorni scorsi, del decreto-legge sulla semplificazione e trasparenza amministrativa. Pubblicato il 24 giugno scorso in Gazzetta ufficiale, il decreto legge n. 90, in attesa di conversione in legge ma già in vigore, contiene infatti, all'articolo 5, importanti indicazioni per la "semplificazioni" rivolte ai "soggetti con invalidità", esaminate nel dettaglio da Carlo Giacobini, direttore di HandyLex. Ecco le principali:

Patente. Niente più visita della commissione per rinnovare la patente, qualora la disabilità certificata dalla commissione al momento dell'idoneità sia stabilizzata e non soggetta a modificazioni: questa misura semplifica la procedura, equiparandola a quella prevista per gli automobilisti non disabili che, al momento del rinnovo, non devono passare per la commissione medica.

Parcheggi. I comuni avranno l'obbligo di stabilire, nelle aree di parcheggio a pagamento, un numero di posti gratuiti per le persone invalide con regolare contrassegno, nella misura di 1 posto ogni 50. E' invece facoltativo, per gli stessi comuni, prevedere la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento, qualora siano occupati i posti a loro riservati.

Congedi lavorativi. Si semplifica e si velocizza la procedura richiesta per la richiesta di permessi o congedi lavorativi (legge 104/92 e dl 151/2001): si abbassa intanto da 90 a 45 giorni il limite entro cui la commissione debba pronunciarsi e dopo il quale l'accertamento di handicap possa quindi essere effettuato da un medico specialista della Asl di riferimento del richiedente. Inoltre, si autorizza la commissione a rilasciare un certificato provvisorio (valido fino all'emissione di quello definitivo) già a fine visita ed estende queste due semplificazioni, prima previste solo per i permessi lavorativi, anche ai congedi.

Neomaggiorenni. Questa è la principale novità;: il minore titolare di indennità di accompagnamento non avrà più bisogno di sottoporsi a visita di accertamento, al compimento del 18° anno di età, ma automaticamente potrà godere, previa presentazione della domanda in via amministrativa, delle prestazioni economiche per previste per i maggiorenni. Si tratta di un'importante semplificazione, che le associazioni chiedevano da tempo.

Rivedibilità. Niente più visite di revisione per le persone con patologie o menomazioni stabilizzate e non reversibili, gravi o non gravi, indipendentemente dal fatto che godano o meno di indennità di accompagnamento o comunicazione: questa è una vera svolta verso la semplificazione burocratica.

Concorsi pubblici. Più semplice sarà anche l'accesso alle prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alla professioni: intervenendo infatti sull'articolo 20 della legge 104/1992, il decreto 90/2014 stabilisce infatti che una persona con invalidità uguale o superiore all'80% non sia tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.

In conclusione, si tratta di piccoli ma fondamentali passi verso quella semplificazione burocratica da tempo invocata dalle associazioni e dalle famiglie delle persone disabili, costrette a districarsi tra documenti e procedure spesso cavillose, solo per ottenere ciò che la legge riconosce loro come diritto.

(28 giugno 2014)

Semplificazioni per la disabilità, Fish: "Risparmio di tempo e di denaro"
un medicoGiudizio positivo della Federazione alle misure contenute nel decreto legge sulla semplificazione amministrativa. Il presidente Falabella: "Accolte molte nostre proposte, ora convertire in legge". Revisione invalidità esclusa in caso di patologia stabilizzata


celeste Inserito il - 29/06/2014 : 14:37:25
Sarebbe troppo bello non andare più in commissione tutti gli anni!
maura

grazie Gina!

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