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paris |
Inserito il - 13/04/2017 : 06:35:22 http://www.repubblica.it/cronaca/2017/04/13/news/parcheggia_nel_posto_dei_disabili_condannato_per_violenza_privata-162860111/?ref=RHPPLF-BH-I0-C4-P8-S1.4-T1
Parcheggia nel posto dei disabili, condannato per violenza privata
Per la prima volta la Corte di Cassazione riconosce il reato penale. La vittoria di una donna palermitana dopo otto anni di processo di MARIA ELENA VINCENZI
13 aprile 2017
Parcheggia nel posto dei disabili, condannato per violenza privata Parcheggio per portatori di handicap ROMA. Aveva lasciato la sua macchina parcheggiata in un posto riservato ai disabili per circa 16 ore. Adesso, a distanza di otto anni, è stato condannato in via definitiva a quattro mesi di carcere. L’accusa? Violenza privata. Parcheggiare nello spazio per i portatori di handicap è un reato penale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, chiamata a decidere sulla vicenda di due cittadini palermitani. Lui, Mario Milano, l’automobilista irrispettoso di 63 anni; lei, la donna che lo ha querelato, Giuseppina, una disabile di 49 anni, che aveva un parcheggio sotto casa assegnato nominalmente. Non era un posto disabili generico, era proprio il suo, con il suo numero di targa.
La vicenda, sulla quale la quinta sezione penale della Suprema Corte ha messo la parola fine, era iniziata nel maggio del 2009. Una mattina la donna, rientrando a casa con un’amica, aveva trovato il suo posto occupato. Erano circa le 10.30. Giuseppina era stanca — ha problemi fisici gravi — non vedeva l’ora di riposare un po’. Peccato che il posto riservato alla sua auto fosse occupato. È iniziata così la trafila che i disabili conoscono fin troppo bene: diverse chiamate alla polizia municipale che, però, non poteva intervenire perché, questa la risposta che le fu data, «tutti gli agenti erano impegnati in una riunione con il comandante». Passano ore. La donna, ormai fisicamente provata, va dai carabinieri di zona. Nemmeno loro possono fare granché se non inoltrare la richiesta ai vigili. Insomma una giornata nera che si conclude solo alle 2.30 del mattino, quando la macchina viene finalmente caricata sul carroattrezzi e portata via.
Giuseppina se la prende. Quel disinteresse offende lei, la sua malattia e la civiltà. E così decide di querelare il proprietario della macchina. Chissà che magari la sua esperienza non possa servire da lezione.
È l’inizio di un lunghissimo iter processuale. L’uomo prova a difendersi dicendo che la macchina era sì intestata a lui, ma che in quei giorni la stava utilizzando suo figlio. La sua versione però non convince i magistrati: non c’è prova che l’auto sia stata parcheggiata nel posto di Giuseppina da suo figlio o da sua nuora. In primo grado, il 63enne viene condannato a quattro mesi dal giudice monocratico di Palermo. Sentenza che viene confermata in appello.
Milano non si arrende e decide di ricorrere per Cassazione. Anche a piazza Cavour ribadisce le stesse giustificazioni: non può essere condannato perché non è stato lui a parcheggiare lì. Niente da fare. Gli ermellini confermano: 4 mesi per violenza privata.
È la prima volta che accade. E la sentenza è destinata a fare scuola e, magari, a insegnare qualcosa ai cittadini: perché da oggi, parcheggiare sulle strisce gialle riservate nominalmente a un disabile non è più solo un’infrazione del Codice della strada, dalla quale si esce con una multa (per quanto salata). Ma può costare una condanna penale per violenza privata con tanto di risarcimento alla parte offesa. In questo caso 5mila euro più tutte le spese processuali.
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zero16 |
Inserito il - 13/04/2017 : 09:42:10 A parte che il "reato" è sempre penale, ma ai giornalisti piace specificarlo, la faccenda è spiegata molto meglio qui: http://www.studiocataldi.it/articoli/25773-parcheggiare-nel-posto-del-disabile-e-reato.asp
Parcheggiare nel posto del disabile è reato
Per la Cassazione se lo spazio è assegnato direttamente a un disabile si incorre nel reato ex art. 610 c.p. e non nella sanzione del Codice della Strada
di Lucia Izzo - Commette violenza privata chi parcheggia il proprio veicolo nel posto che è stato espressamente assegnato al singolo utente disabile. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 17794/2017 (qui sotto allegata) rigettando il ricorso dell'imputato, ritenuto colpevole del delitto ex art. 610 c.p. per aver parcheggiato la propria autovettura in una spazio riservato a una disabile, affetta da gravi patologie, così impedendole di utilizzarlo. La rimozione del veicolo avveniva solo dopo molte ore, operata dalla Polizia municipale più volte allertata. Inutile per l'uomo difendersi affermando che l'auto fosse in uso alla nuora, poichè il tentativo d'alibi era fallito stante il riscontro della falsità delle affermazioni della donna. In Cassazione, la difesa dell'imputato sottolinea che il parcheggiare l'autovettura in uno spazio riservato non equivale a impedire intenzionalmente la marcia a una vettura, come evidenziato da precedenti giurisprudenziali, non integrando quindi il delitto di violenza privata. Ciononostante i giudici non accolgono la doglianza di insussistenza degli elementi oggettivi del delitto contestato: anche il ricorrente, precisa il Collegio, ha impedito all'avente diritto di parcare la propria autovettura, parcheggiando nello spazio a lui riservato.
In realtà, si legge nel provvedimento, se lo spazio fosse stato genericamente dedicato al posteggio dei disabili, la condotta del ricorrente avrebbe integrato la sola violazione dell'art, 158 comma 2 del Codice della Strada: tale norma punisce, con sanzione amministrativa, chi parcheggi il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide.
Poichè nel caso di specie lo spazio è espressamente riservato a una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute, alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiunge l'impedimento al singolo cittadino a cui è riservato il diritto di parcheggiare lì dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo. Da qui la sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto contestato.
Della violenza privata, inoltre, per i giudici sussiste anche l'elemento soggettivo: la piena consapevolezza si desume dal non aver affermato in giudizio di non aver notato la segnaletica orizzontale e verticale che segnalava lo spazio come riservato a un singolo utente disabile.
Anzi, il parcheggio non era neppure avvenuto per pochi minuti, circostanza avrebbe consentito di dubitare della sua volontà: la vettura era stata parcheggiata prima delle 10:40 fino alla notte, impedendo al disabile, cui era stato assegnato il posto, di parcheggiare anche al suo ritorno a casa di sera. Solo alle 2:00 di notte, infatti, l'autovettura veniva rimossa coattivamente dalla polizia locale. Pertanto, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
L'imputato (che non si capisce perchè abbia tentato di addossare la colpa alla nuora, facendole dire il falso) si è dato la zappa sui piedi, ammettendo di avere visto il segnale e di aver parcheggiato per la notte. Gli sarebbe bastato dire che non se n'era accorto e al reato sarebbe mancato l'elemento soggettivo (dolo). In ogni caso, la sentenza non trasforma automaticamente la violazione amministrativa in reato, afferma solo che in quel caso (stallo H personale) sussiste la violenza privata, perseguibile a querela, che ognuno potrà proporre, affrontando un processo. Meglio i bigliettini che gli incollo io sul parabrezza!
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