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 Pagam. tracciabili x la detrazione spese mediche

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paris Inserito il - 04/01/2020 : 13:08:49
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Pagamenti tracciabili per la detrazione di spese mediche e altri oneri, da 1/1/2020

Pubblicato il 2 gennaio 2020

Detrazione spese mediche e degli altri oneri detraibili solo con pagamenti tracciabili: vietato l’uso del contante per poter usufruire del risparmio fiscale
Detrazione spese mediche e altri oneri solo con pagamenti tracciabili: vietato il contante per poter usufruire del risparmio fiscale degli oneri detraibili.
Detrazione spese mediche e degli altri oneri detraibili di cui all’art. 15 del TUIR e anche previste da altre disposizioni normative solo con pagamenti tracciabili: vietato l’uso del contante per poter usufruire del risparmio fiscale.
La Legge di bilancio 2020cambia le regole previste per il recupero delle spese detraibili (dal pagamento di quanto dovuto ai fini IRPEF), quali ad esempio le spese mediche ma non solo queste.
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Obbligo di pagamenti tracciabili per gli oneri detraibili
Non cambia tanto la detrazione in se#769; ma e#768; stato previsto l’obbligo del pagamento mediante strumenti tracciabili.
Detto in altro modo: per recuperare le spese detraibili ai sensi dell’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (e altre disposizioni normative)dall’1/1/2020 non si possono piu#768; utilizzare i contanti.
Serve necessariamente il pagamento mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni. Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili.
A quali generi di spese si applica l’obbligo di pagamenti tracciabili
La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale, vieta l’utilizzo del contante, richiama tutte le spese indicate nell’articolo 15/917ma anche quelle previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta ad esempio di spese per:
– Interessi passivi mutui prima casa
– Intermediazioni immobiliari per abitazione principale – Spese mediche
– Veterinarie
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– Funebri
– Frequenza scuole e universita#768;
– Assicurazioni rischio morte
– Erogazioni liberali
– Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
– Affitti studenti universitari
– Canoni abitazione principale
– Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
– Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
Per un approfondimento piu#768; analitico dell’elenco delle spese per le quali e#768; necessario il pagamento con sistemi tracciabili e#768; possibileconsultare l’articolo 15 del DPR 917/1986, ma il testo del comma 679 dell’articolo 1 ella legge di Bilancio richiama piu#768; gebericamente anche “altre disposizioni normative”, quindi, se ne deve dedurre, tutte quelle per le quali e#768; prevista una detrazione d’imposta IRPEF. Il testo fa riferimento a “detrazioni”, quindi sembrerebbero escluse dall’obbligo le spese che danno diritto a “deduzioni” dal reddito.
Due eccezioni
Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili, precisando che l’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica relazione alle spese sostenute per:
– l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici,
– prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
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Il testo specifico della nuova norma sui pagamenti tracciabili
Ecco il testo della Legge di Bilancio 2020, articolo 1, commi 679 e 680, relativo alla disposizione in parola:
679. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ladetrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nella’rticolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n.917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonche#769; alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
2 gennaio 2020

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