V I S U A L I Z Z A D I S C U S S I O N E |
paris |
Inserito il - 18/03/2020 : 12:13:46 Da handilex http://www.handylex.org/news/2020/03/16/coronavirus-decreto-cura-italia-e-disabilita leggete tutto.........
b] Permessi lavorativi (legge 104/1992)[/b] Uno specifico articolo (articolo 24) amplierebbe eccezionalmente – per i mesi di marzo e di aprile 2020 – i permessi lavorativi previsti dall’articolo 33 della legge 104/1992. In realtà il testo letterale è piuttosto ambiguo e si presta a diverse letture; l'articolo recita testualmente: "Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020."
La prima lettura più favorevole è: a regime normale i giorni di permesso sono 3 mensili; con il nuovo decreto saranno 15 mensili. Se ne aggiungono quindi 12 mensili. La seconda lettura, meno favorevole e condizionata da quel "complessive" è che per marzo e aprile si aggiungano 12 giornate totali di permesso. Il che significherebbe che il totale dei permessi sia: 3 (già previsti a marzo) + 3 (già previsti ad aprile) + 12 (a distribuire fra marzo e aprile) = 18 giorni totali di permesso fra marzo e aprile.
Quale sia l'interpretazione corretta spetta solo al Legislatore dirlo.
Aggiornamento: Il 18 marzo nel suo sito l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità è intervenuto a parziale chiarimento dei dubbi espressi quei sopra. L’Ufficio, che dipende direttamente dalla Presidenza del Consiglio, così precisa: “I lavoratori che assistono una persona con disabilità e quelli cui è riconosciuta disabilità grave hanno a disposizione, complessivamente per i mesi di marzo e aprile 2020, 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa. Le persone che hanno diritto a tali permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non "scadono" a fine mese).” Quindi è corretta la seconda interpretazione, quella meno favorevole, che avevamo ipotizzato
Al di là di questi aspetti, va detto che il testo del decreto si riferisce ai permessi previsti dal comma 3 dell’articolo 33 della legge 104/1992: sono le tre giornate (non i permessi ad ore) e sono quelle concesse ai genitori e ai familiari di persone con disabilità grave accertata e documentata; qui permessi sono estesi dal comma 6 dello stesso articolo 33 anche ai lavoratori con disabilità grave accertata.
Nei prossimi giorni verosimilmente ci saranno anche indicazioni operative di INPS e della Funzione Pubblica se non anche del Ministero del Lavoro.
Certamente l’estensione dei permessi è più agevole per chi già ne è autorizzato e già ne fruisce.
In attesa delle indicazioni operative suggeriamo di concordare già la fruizione con l’azienda o l’amministrazione da cui si dipende, aggiungendo quindi le 12 giornate in più alle 3 già fruite o programmate. Nel presentare la richiesta si ricordi di citare "l'articolo 24, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18". In alternativa si possono attendere le indicazioni operative che arriveranno dall'INPS (per i privati) o da Dipartimento Funzione Pubblica o dalla propria amministrazione per i dipendenti pubblici.
Rimangono invariate le altre norme relative alla retribuzione, alla copertura previdenziale, al referente unico, la distanza massima rispetto al domicilio dell'assistito ecc. |
1 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
paris |
Inserito il - 21/03/2020 : 07:38:06 Su Repubblica:
https://www.repubblica.it/economia/2020/03/20/news/inps_come_richiedere_congedi_parentali_voucher_baby_sitter-251809923/?ref=RHPPTP-BL-I251800357-C12-P4-S1.8-T1
Dodici giorni extra per la 104: frazionabili in ore Nel caso dei lavoratori che accudiscono figli o parenti con disabilità, in aggiunta ai 3 giorni al mese già previsti dalla legge 104 il Cura Italia offre ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. "Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese".
Per i lavoratori del settore privato che hanno una autorizzazione dei permessi valida per marzo e aprile non saranno necessarie nuove domande: "Può già fruire delle ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi". Se invece il lavoratore non ha una autorizzazione in corso di validità, la domanda andrà presentata con le modalità ordinarie e sarà automaticamente abilitata a garantire i 12 giorni extra. Infine, "I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento delle giornate fruibili". Come nel caso del congedo, anche per i permessi della legge 104 i lavoratori del pubblico si devono rivolgere alla propria amministrazione e non all'Inps. |
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