V I S U A L I Z Z A D I S C U S S I O N E |
paris |
Inserito il - 18/06/2020 : 10:42:28 https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/06/17/news/pensione-259453483
"Pensione di 286 euro ai disabili totali è contro la Costituzione": il caso arriva alla Consulta"Pensione di 286 euro ai disabili totali è contro la Costituzione": il caso arriva alla Consulta
Giudice di Torino fa ricorso: "Somma insufficiente a garantire le elementari esigenze di vita, violato il principio di uguaglianza"
17 giugno 2020
Versare una pensione da 285 euro al mese a un invalido al cento per cento, e aspettarsi che riesca a a viverci "è contro la Costituzione". Sarà la Consulta a pronunciarsi, la prossima settimana, sull'adeguatezza dell'importo e sui requisiti anagrafici per la concessione delle pensioni per l'invalidità totale. Nell'udienza pubblica di martedì, infatti, i giudici costituzionali esamineranno due questioni di legittimità sollevate dalla sezione lavoro della Corte d'appello di Torino, inerenti l'articolo 12, primo comma, della legge del 1972 sugli invalidi civili e l'articolo 38, comma 4, della legge Finanziaria 2002: la prima delle due disposizioni censurate riconosce ai mutilati e invalidi civili di età superiore a 18 anni, dei quali sia stata accertata una totale inabilità lavorativa, la concessione della pensione di inabilità.
L'importo, originariamente stabilito in 234mila lire annue, è stato elevato, nel tempo, attraverso specifici provvedimenti legislativi ed è soggetto a perequazione automatica. Il giudice rimettente solleva dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 38, primo comma della Costituzione, con riguardo all'importo della pensione di inabilità, considerato "insufficiente a garantire il soddisfacimento delle elementari esigenze di vita" (il giudice ricorda che, nella causa da lui trattata la pensione ammontava, nel 2019, a 285,66 euro per tredici mensilità).
La stessa disposizione viene censurata con riferimento all'articolo 3 della Costituzione per "violazione del principio di uguaglianza, ponendo a confronto l'importo della pensione di inabilità, corrisposta agli inabili a lavoro di età compresa tra i 18 e i 65 anni, e l'importo dell'assegno sociale corrisposto ai cittadini di età superiore a 66 anni in possesso di determinati requisiti reddituali, meno favorevoli di quelli di riferimento per il riconoscimento della pensione di inabilità".
Secondo il giudice rimettente, considerata la sostanziale assimilabilità dei due benefici, sarebbe "irragionevole" riconoscere al soggetto inabile al lavoro infrasessantacinquenne un trattamento sensibilmente inferiore a quello dell'assegno sociale nonostante la comune situazione di bisogno determinata dalla inabilità al lavoro.
Inoltre, con la sua ordinanza, la Corte torinese evidenzia "contrasti" con gli articoli 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione in riferimento alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e agli articoli 26 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La seconda disposizione censurata, invece, dispone la concessione, in presenza di determinate condizioni reddituali, di benefici incrementativi dei trattamenti riconosciuti, tra gli altri, agli invalidi civili totali di età superiore a sessanta anni. Anche tale disposizione, a parere del rimettente, risulterebbe "irragionevole" e in contrasto con gli articoli 3 e 38, primo comma della Costituzione, con "particolare riguardo alla situazione di quegli invalidi civili che, anteriormente al compimento del sessantesimo anno di età, si trovano in condizioni di gravissima disabilità e privi della benchè minima capacità di guadagno". |
17 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
paris |
Inserito il - 24/09/2020 : 08:16:34 Suggerisco di sentire un CAF, per sentire caso per caso |
paris |
Inserito il - 24/09/2020 : 08:14:51 http://www.handylex.org/news/2020/09/23/incremento-delle-pensioni-circolare-applicativa-di-inps?fbclid=IwAR0z1Dp8EMs92Y2LKCE3A-FUFm1M8IGQOPTx6QxkOYfTKdgs85m_QNCgiHs
Oggi su Handilex:Incremento delle pensioni: circolare applicativa di INPS Dopo le analisi del caso INPS ha oggi emanato la circolare (n. 107) applicativa su quanto disposto dalla Sentenza della Corte Costituzionale 152/2020 e dal decreto legge “agosto” (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, articolo 15) che prevedono una maggiorazione economica fino a 651,51 euro per tredici mensilità ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984, già prima del compimento del sessantesimo anno di età e dopo i diciotto anni, sempre che siano rispettati precisi limiti reddituali.
Come ottengo la maggiorazione? L’aspetto più rilevante riguarda l’accesso all’aumento.
Per gli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi che ne abbiano diritto l’aumento viene riconosciuto d’ufficio da INPS sulla base, evidentemente, della documentazione disponibile.
I titolari di pensione di inabilità (previdenziale) di cui alla legge n. 222/1984 devono invece presentare domanda.
Detto questo veniamo alla circolare INPS n. 107/2020. I contenuti sono quelli già dettagliatamente previsti da questo sito, con tutti gli aspetti di novità e di criticità che sono già stati illustrati ed espressi.
L’intervento applicativo era sostanzialmente già segnato poiché la Sentenza 152 e il Legislatore hanno di fatto esteso benefici già previsti per gli invalidi (ciechi, sordi, pensionati “previdenziali”) con più di 60 anni, ma meno di 65. E tali aspetti sono già rodati sotto il profilo amministrativo. Va apprezzata la discontinuità che invece riguarda l'erogazione dell’incremento, su cui INPS prevede, almeno per le provvidenze assistenziali, la concessione d’ufficio anche in assenza di domanda.
Chi ha diritto e chi no? Non ci resta quindi che richiamare quanto già anticipato confermando e precisando alcuni dettagli.
hanno diritto all’incremento previsto dall’articolo 38, comma 4, della legge 448/2001 anche invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità previdenziale (legge 222/1984) dai 18 ai 60 anni;
l’incremento consente di arrivare ad una erogazione complessiva pari a euro 651,51, per tredici mensilità.
l’incremento massimo per invalidi civili totali e sordi è pari a 364,70 euro mensili;
l’incremento massimo per i ciechi assoluti è pari a 341,34 euro mensili;
il limite di reddito personale di riferimento per il pensionato solo è euro 8.469,63;
il limite di reddito coniugale di riferimento per il pensionato sposato è euro 14.447,42
Gli incrementi indicati sono "al massimo": significa che possono diventano più bassi man mano che il reddito aumenta. Può quindi accadere che anche un introito molto basso incida negativamente sull'ammontare dell'incremento.
Rimangono esclusi dall’incremento:
gli invalidi civili parziali;
gli invalidi civili totali, i ciechi totali, i sordi che non percepiscono la pensione; perché superano i limiti reddituali fissati per la sua erogazione;
i minori invalidi, ciechi o sordi che siano.
Quali redditi si contano? Ai fini del calcolo dei redditi non sono conteggiati il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento, l’indennizzo, ai soggetti danneggiati da vaccinazione o trasfusione (legge 210).
Sono conteggiati tutti i redditi da lavoro dipendente o autonomo, anche occasionale, o a tempo parziale, comprese le borse lavoro comunque denominate, le pensioni previdenziali, incluse quelle ai superstiti (reversibilità), sono conteggiate anche le pensioni di invalidità, cecità e sordità (escluse, come detto, le indennità) e praticamente tutti i redditi anche se esenti da IRPEF
Se il pensionato è solo viene rilevato esclusivamente il suo reddito Se il pensionato è sposato anche quello del coniuge.
Se il pensonato vive in famiglia ma non è coniugato il reddito da considerare è solo il suo.
Cosa accade ora? Con queste premesse è da attendersi che nelle prossime mensilità gli “aventi diritto” trovino nel proprio conto l’importo variamente maggiorato; questo per gli invalidi civili, i ciechi civili, i sordi. Non è ancora dato sapere se gli interessati riceveranno anche una comunicazione da INPS.
Diversa la situazione per i titolari di pensione (previdenziale) ex legge 222/1984: a questi il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Ricordiamo che è sempre disponibile il nostro script per stimare a quanto dovrebbe corrispondere l’aumento nel proprio caso.
23 settembre 2020
Carlo Giacobini
Direttore responsabile di HandyLex.org |
paris |
Inserito il - 31/08/2020 : 18:40:38 Marcello infatti è così, bisogna attendere.
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Biondino |
Inserito il - 27/08/2020 : 16:48:31 Ciao Paris. Come mia abitudine vado sempre alla fonte x essere certo delle informazioni altrimenti si creano dicerie. Quindi ho chiamato in causa mia cugina che lavora all' INPS. Lei mi ha riferito che si sente più di una voce in merito, ma al momento non c' è niente di certo, non ci sono circolari e via dicendo, bisogna attendere. Addirittura il patronato parla della prossima finanziaria. Io mi farò sentire al patronato a fine settembre e vediamo che mi dice se ci sono novità |
paris |
Inserito il - 08/08/2020 : 08:23:18 https://quifinanza.it/pensioni/pensioni-di-invalidita-e-aumenti-novita-nel-dl-agosto/404405/
Pensioni di invalidità e aumenti, novità nel dl Agosto Avranno diritto alla maggiorazione sociale della pensione gli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordomuti a partire dai 18 anni invece che dai 60anni. 31 Luglio 2020
Con l’approvazione della legge di conversione del decreto Rilancio, dal 1° agosto scatta l’aumento dell’assegno per gli inabili al lavoro, che passa da 286,81 euro a 516 euro mensili.
L’aumento si rivolge a quei soggetti per i quali la Corte Costituzionale, con sentenza pronunciata in Camera di Consiglio il 23 giugno 2020, aveva stabilito l’illegittimità dell’importo della pensione di invalidità, in quanto ritenuto basso e inadeguato a soddisfare le più elementari esigenze di vita di carattere quotidiano.
L’incremento spetta solo agli invalidi civili totali: nello specifico, si tratta degli invalidi civili con una percentuale del 100%. Quindi coloro che non sono in grado di svolgere un’attività lavorativa e dunque procurarsi le risorse economiche per poter vivere.
Si ricorda che in base all’articolo 38 della Costituzione “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale”.
Pensioni, maggiorazione per gli invalidi civili Nel bozza del dl Agosto, si legge che avranno diritto alla maggiorazione sociale della pensione gli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordomuti a partire dai 18 anni invece che dai 60 anni.
La bozza rivede la norma della legge n. 448 del 2001 che a sua volta aveva già abbassato l’età per questa categoria di soggetti disagiati, portandola dai 70 ai 60 anni.
La pensione di invalidità civile spetta fin dai 18 anni Con la sentenza 152/20, pubblicata il 20 luglio, la Corte Costituzionale ha deciso che gli invalidi civili totalmente inabili al lavoro hanno diritto alla pensione pari a 651,51 euro fin dal compimento dei diciotto anni, senza aspettare i sessanta.
Per la Consulta è irragionevole il requisito anagrafico stabilito dalla legge: non è logico rimandare il cosiddetto “incremento al milione” dal momento che le minorazioni psico-fisiche non dipendono dall’invecchiamento ma derivano a monte da una condizione patologica intrinseca. Peraltro, quando si tratta di diritti incompressibili della persona non sussiste alcun vincolo di bilancio.
Nella fattispecie, la Consulta ha dichiarato illegittimo l’articolo 38, comma quarto, della legge 448/01 laddove stabiliva che i benefici incrementativi spettanti agli invalidi civili totali sono concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessant’anni, invece ai soggetti di età superiore a diciotto. E ciò perché le minorazioni portate dall’invalidità totale non sono diverse nella fascia anagrafica tra diciotto e cinquantanove anni (laddove con la maggiore età sorge il diritto alla pensione) e dopo i sessant’anni: la condizione dell’interessato dipende dalla menomazione pregressa e non dal superamento di determinate soglie anagrafiche. |
paris |
Inserito il - 08/08/2020 : 08:17:16 Ciao Marcello, ormai siamo io e te a dialogare, stamattina ne riparlano (DL Agosto) giornali e notizie tv, ti giro altre notizie, ancora mancano informazioni precise ma forza stai su che forse ce la fai:
qui: https://www.theitaliantimes.it/economia/aumento-pensione-invalidita-come-funziona-a-chi-spetta-da-quando_070820/
e qui: https://www.trend-online.com/prp/pensioni-di-invalidita-raddoppio/ |
Biondino |
Inserito il - 05/08/2020 : 16:48:27 Grazie Paris |
paris |
Inserito il - 29/07/2020 : 19:48:06 Anche qui ne parlano, ma ancora non è tutto chiaro, aspettiamo: http://www.handylex.org/news/2020/07/28/incremento-delle-pensioni-agli-invalidi-la-sentenza-della-corte-costituzionale
Incremento delle pensioni agli invalidi: la Sentenza della Corte Costituzionale Nella Gazzetta Ufficiale (Serie Speciale - Corte Costituzionale) n. 30 del 22 luglio 2020 è stata dunque pubblicata l’attesa Sentenza 152 con cui la Corte Costituzionale ha imposto l’incremento delle pensioni agli invalidi civili totali e innescato la revisione, per via legislativa o giurisprudenziale, di altri emolumenti assistenziali.
Nella disamina della Corte e nelle argomentazioni a supporto della Sentenza emergono elementi di principio e di cultura estremamente rilevante, richiamando oltre ai principi della Carta anche la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. E non possono sfuggire pregnanti riflessioni attorno alle misure che dovrebbero garantire il soddisfacimento di elementari bisogni di vita o sui vincoli di bilancio che non possono prevalere sugli incomprimibili diritti costituzionali. Ma lasciando queste considerazioni ad altri analisti, ci concentriamo sugli effetti pratici che che la Sentenza produrrà, aspetto su cui vi è un diffuso interesse.
Al termine di una lunga battaglia di una famiglia piemontese, di una ottima associazione torinese (UTIM) e di bravi legali, la Corte Costituzionale si pronuncia su un dubbio di legittimità costituzionale sollevato dalla Corte di appello di Torino, alla fine ritenendo che la pensione di soli 285,66 euro mensili sia manifestamente inadeguata a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i “mezzi necessari per vivere” e perciò violi il diritto riconosciuto dall’articolo 38 della Costituzione, secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”.
La decisione viene assunta nella seduta del 23 giugno, la Sentenza, che prende il numero 152, viene pubblicata appunto il 20 luglio scorso in Gazzetta ufficiale. Teniamolo a mente perché gli effetti (gli incrementi) partono dal giorno dopo.
L’antefatto Ma qual è la norma censurata? Bisogna compiere un salto indietro di quasi vent’anni. Nel 2001 uno dei punti della campagna elettorale del centrodestra, che poi vinse le elezioni con Berlusconi premier, fu l’incremento delle maggiorazioni sociali affinché a tutte le persone di età pari o superiore a settanta anni fosse garantito un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità.
La promessa elettorale fu mantenuta alla prima legge finanziaria utile e cioè la legge 448/2001. All’articolo 38 era previsto proprio quell’aumento (fino 516,46 euro minimo per tutti) per gli over 70 anni. Il limite anagrafico si abbassa a 60 anni nel caso il pensionato sia invalido civile, cieco civile, sordo. Viene però posto un limite reddituale 6.713,98 euro annui (che poi sarebbero 13 mensilità di pensione minima). Lo stesso articolo prevede che per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro sia aumentato in misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all’anno precedente.
La Sentenza: a quanto ammonterà l'aumento La Sentenza 152/2020 dichiara l’iillegittimità costituzionale proprio dell’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che gli aumenti previsti (il famoso aumento ad un milione di lire) sono concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni». Quindi l’aumento spetterà sulle pensioni a partire dai 18 anni e non più dai 60.
Nel frattempo è stato adeguato progressivamente sia il l’importo originario (516,46 euro) sia il limite reddituale (in origine 6.713,98 euro).
L’incremento oggi (2020) consente di arrivare a euro 651,51, per tredici mensilità se non si superano i seguenti limiti reddituali: euro 8.469,63 per il pensionato solo ed euro 14.447,42 per il pensionato coniugato. Ma attenzione: quei limiti reddituali non funzionano come nelle provvidenze per le minorazioni civili (o si è dentro o si è fuori), ma in modo differente: vediamo di capire come.
L’invalido civile al 100% con un reddito personale inferiore a euro 8.469,63 percepisce la pensione (286,81 euro) e teoricamente l’incremento pieno (364,70 euro) per un totale di 651,51 al mese. "Teoricamente" abbiamo scritto perchè l’incremento seguirà la medesima logica di quanto previsto dall’articolo 38 della legge 448/2001 e, in genere, delle maggiorazioni sociali e quindi sì entro quei limiti reddituali ma solo fino a garantire un reddito proprio pari a 651,51 euro al mese per tredici mensilità.
Nella sostanza l'incremento "pieno" lo prende solo l'invalido a reddito/pensione (eventuale previdenziale) uguale a zero. Qualsiasi altro reddito (es. pensione di reversibililità, reddito da lavoro part-time, pensione di invalidità previdenziale) fa scendere l'incremento fino ad azzerarlo. Il meccanismo è già noto e spiegato nella Tabella M5 dell'allegato 2 della Circolare INPS 147/2019. In realtà quindi l'incremento pieno lo prenderà solo una minima parte dei circa 530mila invalidi civili titolari di pensione.
Per l'estensione di tali disposizioni alla nuova Sentenza saranno dirimenti le indicazioni INPS, concordate con il MEF, che potrebbero riservare anche ulteriori sorprese.
Chi rimane fuori La Sentenza accoglie il dubbio di legittimità costituzionale solo relativamente agli invalidi civili totali. A ben vedere l’articolo 38, comma 4 della legge 448/2001 prevede l’incremento anche per i ciechi assoluti e i sordi al compimento del sessantesimo anno di età. La Sentenza tuttavia non ne fa cenno. Il contenzioso è assai probabile se il Legislatore non interviene prima.
Ad ogni buon conto questo incremento non riguarda né i ciechi, né i sordi, né gli invalidi parziali né i minorenni, né i titolari di altre pensioni di invalidità previdenziale. Non risponde al vero invece che siano esclusi dall'incremento i titolari di indennità di accompagnamento, come pure - al contrario - che sia necessario essere titolari di indennità di accompagnamento per poter contare sull'aumento. Erronei anche gli importi circolati in queste settimane.
Al momento attuale non va presentata alcuna richiesta: vanno attese le indicazioni di INPS sulle modalità e le forme per l’attivazione degli incrementi.
Consulta la Sentenza della Corte Costituzionale 23 giugno 2020, n. 152 Consulta la Circolare INPS 147 del 11 dicembre 2019 (Allegato 2, Tabella M 5) 28 luglio 2020
Carlo Giacobini
Direttore responsabile di HandyLex.org |
paris |
Inserito il - 29/07/2020 : 12:12:19 Ora è così, ma la sentenza dice diversamente... dobbiamo aspettare per capire meglio, intanto non ti avvilire!!!!
La Corte riconosce quindi il cosiddetto "incremento al milione di lire" già a partire dai 18 anni. Non si dovrebbe più attendere, come succedeva finora, il compimento del 60esimo anno di età: "Le minorazioni fisio-psichiche, tali da importare un’invalidità totale, non sono diverse nella fase anagrafica compresa tra i 18 anni (ovvero quando sorge il diritto alla pensione di invalidità) e i 59, rispetto alla fase che consegue al raggiungimento del sessantesimo anno di età, poiché la limitazione discende, a monte, da una condizione patologica intrinseca e non dal ..... |
Biondino |
Inserito il - 28/07/2020 : 10:59:20 Adesso il CAF mi ha informato che non mi spetta perchè ci rientrano solo gli ultra sessantenni....sarebbe una bella fregatura...chi mi sa dire qualcosa? Grazie |
Biondino |
Inserito il - 28/07/2020 : 09:57:27 Scusami Paris , potresti chiarirmi questa cosa che non ho capito bene? Ma per usufruire dell'aumento, bisogna per forza presentare il mod. 730? |
Biondino |
Inserito il - 27/07/2020 : 07:29:58 Grazie per il tempismo Paris e per aver risposto |
paris |
Inserito il - 26/07/2020 : 06:27:11 intanto se ne parla: https://www.fanpage.it/economia/pensione-di-invalidita-per-la-consulta-lassegno-va-triplicato-ed-erogato-a-partire-dai-18-anni/
Pensione di invalidità, per la Consulta l’assegno va triplicato ed erogato a partire dai 18 anni
L’assegno di inabilità per gli invalidi civili totale andrebbe triplicato, arrivando a 651,51 euro. Lo afferma la Corte Costituzionale in una sentenza di cui ora sono state pubblicate anche le motivazioni. Secondo la Consulta l’importo attuale, di 286 euro, sarebbe “innegabilmente e manifestamente insufficiente” a garantire il minimo vitale. Inoltra l’aumento non scatterebbe solo per i 60enni, ma direttamente al compimento del 18esimo anno di età. ECONOMIA 24 LUGLIO 2020 09:42di Annalisa Girardi
L'attuale pensione di inabilità per gli invalidi civili totali ammonta a 286 euro. Una cifra troppo bassa per vivere dignitosamente: occorre allora rivedere l'assegno e aumentarlo. Lo ha affermato la Corte costituzionale in una sentenza, la numero 152, di cui ora vengono depositate anche le motivazioni: l'illegittimità riscontrata riguarda l'articolo 38, comma 4, della legge numero 448 del 2001, nel quale si stabilisce che i benefici incrementativi spettanti agli invalidi civili totali siano concessi ai soggetti di età pari o superiore ai 60 anni. La Corte riconosce quindi il cosiddetto "incremento al milione di lire" già a partire dai 18 anni. Non si dovrebbe più attendere, come succedeva finora, il compimento del 60esimo anno di età: "Le minorazioni fisio-psichiche, tali da importare un’invalidità totale, non sono diverse nella fase anagrafica compresa tra i 18 anni (ovvero quando sorge il diritto alla pensione di invalidità) e i 59, rispetto alla fase che consegue al raggiungimento del sessantesimo anno di età, poiché la limitazione discende, a monte, da una condizione patologica intrinseca e non dal fisiologico e sopravvenuto invecchiamento", sottolinea la Corte.
L'assegno andrebbe quindi triplicato, arrivando a 651,51 euro. Secondo la Consulta, l'importo attuale sarebbe "innegabilmente e manifestamente insufficiente" a garantire i bisogni primari. Tuttavia, il suo adeguamento rientra comunque nella discrezionalità del legislatore. La Corte sottolinea che resta comunque "ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché sia garantita agli invalidi civili totali l’effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione".
Per lo Stato questo aumento si tradurrà in un costo che potrebbe andare da 200 milioni di euro fino a 1,5 miliardi. Nell'alzare l'assegno di inabilità si dovrà tenere conto del reddito del nucleo familiare dei riferimento o del beneficiario, ma ad ogni modo si tratta di cifre molto più elevate rispetto a quanto previsto nel decreto Rilancio, in cui sono stati stanziati 47 milioni di euro. Lo Stato andrebbe quindi incontro a una maggiore spesa, ma per la Consulta questa è legittimata dal fatto che si stia parlando dei "diritti incomprimibili della persona". In questo caso i vincoli di bilancio non possono prevalere.
continua su: https://www.fanpage.it/economia/pensione-di-invalidita-per-la-consulta-lassegno-va-triplicato-ed-erogato-a-partire-dai-18-anni/ https://www.fanpage.it/ |
paris |
Inserito il - 25/07/2020 : 20:08:32 Biondino, dovranno darlo questo aumento, ma i tempi ancora non si conoscono.
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Biondino |
Inserito il - 25/07/2020 : 17:29:00 Vengo a sapere ora di questa legge Sono invalido al 100% con accompagno e non deambulo più Ho letto che i soldi vengono erogati dopo il primo agosto ma il sindacato mi ha detto che la legge sarà operativa nell'anno nuovo con la nuova finanziaria È così è vero? |
paris |
Inserito il - 05/07/2020 : 09:27:48 https://www.money.it/pensioni-invalidita-raddoppiate-novita-DL-Rilancio
Pensioni invalidità raddoppiate: la novità del Dl Rilancio Antonio Cosenza 4 Luglio 2020 - 11:16 Commenti: 0 DL Rilancio: via libera ad un fondo per incrementare gli importi delle pensioni di invalidità. Aumenti fino a 516€. Pensioni invalidità raddoppiate: la novità del Dl Rilancio
Le pensioni di invalidità saranno aumentate già grazie al Decreto Rilancio.
In Parlamento si è deciso infatti di non perdere altro tempo prevedendo già con il Decreto Rilancio (che arriverà in aula il prossimo lunedì per l’approvazione da parte della Camera dei Deputati) un fondo grazie al quale aumentare le pensioni di invalidità.
Nel dettaglio, in Commissione Bilancio alla Camera è stato approvato un emendamento a firma di Fratelli d’Italia con il quale viene prevista una dotazione iniziale di 46 milioni di euro per adeguare gli importi dell’assegno ordinario di invalidità spettante a coloro che hanno una percentuale al 100% in base a quanto stabilito dalla recente sentenza della Corte Costituzionale. Ricordiamo, infatti, che lo scorso 23 giugno la Consulta ha riconosciuto la violazione dei principi costituzionali in quanto l’importo della pensione di invalidità è troppo basso per garantire agli invalidi al 100% l’assistenza di cui necessitano (tutelata dalla Costituzione).
A tal proposito, nei giorni scorsi il Presidente del Consiglio ha ribadito l’impegno del Governo ad aumentare l’importo degli assegni secondo le indicazioni date dalla Corte Costituzionale; il premier ha però rimandato qualsiasi decisione al momento in cui la sentenza verrà pubblicata, così da capire concretamente quali sono i dettagli che hanno mosso la decisione dei giudici.
Come anticipato, però, un primo passo avanti verrà fatto già con la conversione in legge del Decreto Rilancio, dove è stato previsto un apposito fondo per il raggiungimento di questo obiettivo. Ma attenzione, al momento le risorse stanziate sono solamente per coloro che soddisfano i requisiti indicati dalla sentenza: questo significa che per gli esclusi, al momento, non ci saranno novità.
Pensioni di invalidità, al via l’aumento con il Decreto Rilancio
Tra gli emendamenti al Decreto Rilancio approvati dalla Commissione Bilancio della Camera c’è quello che adegua l’importo delle pensioni alla sentenza della Corte Costituzionale del 23 giugno.
Una battaglia che da sempre vede Fratelli d’Italia in prima linea e che adesso ha messo d’accordo tutti, tanto che l’emendamento ha ottenuto i numeri necessari per l’approvazione. Tuttavia, come già ribadito, la novità riguarda solamente quegli invalidi che rientrano nella categoria descritta dalla sentenza della Consulta; quindi l’aumento dell’importo sarà solo per gli invalidi civili con percentuale di invalidità al 100%, nonché per chi ha un reddito personale pari o inferiore ai 6.713,98 euro.
Nel dettaglio, per questi scatterà un incremento dell’assegno il quale dagli attuali 286,81€ a 516,46€.
Cosa cambierà invece per gli altri assegni di invalidità civile? Al momento nulla, visto che l’emendamento si concentra su coloro che soddisfano entrambi i requisiti suddetti.
Ciò significa che per gli invalidi civili al 100% con reddito compreso tra i 6.713,99€ e i 16.982,49€ (limite massimo per beneficiare di questa prestazione) l’importo dell’assegno di invalidità sarà sempre di 286,81€.
Lo stesso vale per chi ha un reddito molto basso - il limite per il 2020 è di 4.926,35€ - ma una percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99%, come pure per i minori percettori dell’indennità di frequenza; per il momento per queste categorie non ci sono novità, ma non è escluso che successivamente, ad esempio dopo la pubblicazione della sentenza da parte della Consulta, non possa scattare un aumento anche per gli importi di questi assegni. |
paris |
Inserito il - 24/06/2020 : 14:05:16 https://www.repubblica.it/cronaca/2020/06/24/news/consulta_invalidi-260057507/ La Consulta: gli invalidi civili non hanno mezzi per vivere Troppo pochi i soldi garantiti
24 giugno 2020 La Consulta: gli invalidi civili non hanno mezzi per vivere (ansa) ROMA. Meno di trecento euro al mese. 285.66 euro mensili, previsti dalla legge per le persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, non sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita. È perciò violato il diritto al mantenimento che la Costituzione (articolo 38) garantisce agli inabili. Lo ha stabilito la Corte costituzionale esaminando una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Torino.
Il caso che ha dato origine alla decisione - spiega l'Ufficio stampa della Consulta in attesa del deposito della pronuncia- riguarda una persona affetta da tetraplegia spastica neonatale, incapace di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita e di comunicare con l'esterno. La Corte ha ritenuto che un assegno mensile di soli 285,66 euro sia manifestamente inadeguato a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i "mezzi necessari per vivere" e perciò violi il diritto riconosciuto dall'articolo 38 della Costituzione, secondo cui "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale". È stato quindi affermato che il cosiddetto "incremento al milione" (pari a 516,46 euro) da tempo riconosciuto, per vari trattamenti pensionistici, dall'articolo 38 della legge n. 448 del 2011, debba essere assicurato agli invalidi civili totali, di cui parla l'articolo 12, primo comma, della legge 118 del 1971, senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età, attualmente previsto dalla legge. Questo incremento dovrà d'ora in poi essere erogato a tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto i 18 anni e che non godano, in particolare, di redditi su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro.
La Corte ha stabilito che la propria pronuncia non avrà effetto retroattivo e dovrà applicarsi soltanto per il futuro, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.
Resta ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché idonee a garantire agli invalidi civili totali l'effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione. |
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