paris
Utente Master
Regione: Lazio
Città: Roma
14350 Messaggi |
Inserito il - 25/03/2021 : 11:05:28
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Grazie Solaris, purtroppo è durato poco, adesso hanno sospeso in attesa di nuove indicazioni:
Dall'aismroma riceviamo la seguente comunicazione:
Buongiorno a tutti, come alcuni forse già sapranno, da ieri non è più possibile prenotare la vaccinazione per il caregiver principale delle persone riconosciute con disabilità grave -codice esenzione C02. Il motivo della sospensione è legata ad una scarsità di dosi che non permetterebbe di vaccinare chi deve fare la seconda dose.
La Regione assicura che nei prossimi giorni dovrebbe riprendere. Appena ne avremo notizia manderemo comunicazione.
Al momento rimane attiva la prenotazione per caregiver di minori di 16 anni con disabilità gravissima.
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Rispetto invece al Decreto Sostegni- DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 - lo stesso prevede all’ art 15. la possibilità per il lavoratore fragile che non può svolgere il proprio lavoro in modalità agile di usufruire della malattia equiparata al ricovero ospedaliero fino al 30 giugno 2021. Di seguito, per vostra comodità, riportiamo il testo dell’articolo citato.
Art. 15
Misure a sostegno dei lavoratori
in condizione di fragilità
1. All'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, al primo periodo, le parole «Fino al 15 ottobre
2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2021,
laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalita'
agile ai sensi del comma 2-bis,» e, dopo il primo periodo e' aggiunto
il seguente: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente
comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i
lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilita',
non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte
dall'INPS, a titolo di indennita' di accompagnamento.»;
b) al comma 2-bis, le parole «16 ottobre e fino al 31 dicembre
2020» sono sostitute dalle seguenti: «16 ottobre 2020 e fino al 30
giugno 2021».
2. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2021».
3. Per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore
del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26,
commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi' come
modificato al presente articolo.
4. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «53,9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:
«157,0 milioni di euro».
5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 103,1 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. |
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